Email aziendali: i poteri di controllo del datore di lavoro

Nel Jobs Act nuove regole per l'utilizzo della mail aziendale
Nel Jobs Act nuove regole per l’utilizzo della mail aziendale

Jobs Act, Statuto dei Lavoratori e Linee Guida del Garante Privacy sui diritti e doveri del datore di lavoro nei confronti delle email dei dipendenti.

Le novità del Jobs Act in materia controllo a distanza dei dipendenti ha toccato solo in minima parte il rispetto dei principi di cui all”art. 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori, secondo cui gli impianti e le apparecchiature di controllo dai quali derivi la possibilità di monitorare l’attività del lavoratore possono essere installati previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (R.S.U.) o, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto, provvede l’Ispettorato del lavoro dettando, se occorre, le modalità per l’utilizzo corretto di questi impianti.

Alla luce della normativa vigente, occorre chiedersi se posta elettronica e connessione Internet rientrino o meno nella previsione dell’art. 4 dello Statuto, trattandosi di strumenti che rendono possibile il controllo a distanza delle attività del lavoratore attraverso, ad esempio, la registrazione dei log della navigazione o mediante la consultazione dei messaggi di posta elettronica memorizzati sul server aziendale.

Secondo la giurisprudenza, l’art. 4 si applica esclusivamente a strumenti esterni allo svolgimento della prestazione lavorativa (come i sistemi di videosorveglianza), mentre la posta elettronica e la connessione Internet sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma in quanto strumenti necessari per l’adempimento, da parte del collaboratore, della prestazione lavorativa.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Milano (sezione penale, ordinanza del 10 maggio 2002): si legge nel provvedimento che l’indirizzo di posta elettronica aziendale in uso al lavoratore avrebbe sì carattere personale, nel senso che lo stesso viene attribuito al singolo lavoratore per l’esercizio delle proprie mansioni, tuttavia “personalità” dell’indirizzo non significa necessariamente “privatezza” del medesimo. L’indirizzo aziendale, proprio perché tale, rientra nella disponibilità di accesso da parte di persone diverse dall’utente abituale, perché la posta elettronica, anche se assegnata al singolo, deve essere intesa come semplice strumento di lavoro.

Secondo l’ordinanza, pertanto, non è configurabile un controllo sulle attività del lavoratore, ciò in considerazione della natura aziendale dello strumento, atteso che l’uso della posta elettronica costituisce un mezzo di comunicazione messo a disposizione dell’utente lavoratore al solo fine di consentire lo svolgimento della propria attività. Concorde la Cassazione (sentenza n. 4647/2002), la quale pone al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 4 dello Statuto i controlli diretti ad accertare le condotte illecite dei dipendenti.

Pmi.it