Call center, posto conservato anche se cambia l’operatore

Call Center, inserita una norma per la tutela dei lavoratori quando il servizio passa ad altra impresa

Appalti. La novità nel disegno di legge delega

Il disegno di legge delega sugli appalti appena approvato dalla Camera contiene una novità molto importante in materia di servizi di call center. La norma – che necessita di un’ulteriore lettura al Senato prima di entrare in vigore – sancisce il diritto dei lavoratori impiegati nell’esecuzione di un servizio di call center a mantenere il posto di lavoro nei casi in cui l’impresa committente decida di cambiare l’operatore cui viene affidata l’organizzazione del servizio stesso (ipotesi, oggi, non scontata, in quanto l’operatore che subentra ha un margine ampio di discrezionalità nella scelta del personale da impiegare).

Le modalità e le condizioni con cui avverrà la prosecuzione del rapporto andranno definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

La norma sui call center non riproduce il principio – sancito dall’articolo 2112 del codice civile per i casi di trasferimento di azienda – che stabilisce il diritto al mantenimento del trattamento economico e normativo goduto prima del passaggio del rapporto dal vecchio al nuovo datore di lavoro. Questo non vuol dire che, per i call center, l’impresa subentrante potrà modificare a proprio piacimento i trattamenti applicati al personale: eventuali interventi di questo tipo potranno essere effettuati solo nei limiti ed alle condizioni eventualmente previste dagli accordi collettivi.

La legge non disciplina neanche l’ipotesi in cui il vecchio e il nuovo appaltatore applichino contratti collettivi differenti; si potrebbero verificare problemi di coordinamento delle diverse disposizioni vigenti.

La legge non chiarisce, inoltre, se l’azienda uscente potrà liquidare le spettanze di fine rapporto o dovrà cedere il relativo debito (e l’accantonamento connesso) alla cessionaria, come accade di regola quando il rapporto di lavoro viene trasferito da un soggetto all’altro; anche questo aspetto, stante l”mpiezza della delega legislativa, sembra destinato ad essere regolato dagli accordi collettivi.

La norma regolamenta anche l’ipotesi in cui manchi una specifica disciplina collettiva in merito alla successione del rapporto di lavoro. In tal caso è previsto un intervento sostitutivo del ministero del Lavoro, che con proprio decreto dovrà definire i criteri generali per l’attuazione del passaggio; non è prevista, invece, una norma di salvaguardia per il caso in cui non sia emanata la decretazione ministeriale.

Il progetto di legge introduce, infine, un onere di comunicazione in capo alle amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto d’appalto per servizi di call center. Tali soggetti dovranno, prima della stipula del contratto, dare comunicazione preventiva di questa intenzione alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Fonte: Sole 24 Ore