Home Dalle Associazioni Inail allarga la platea dei beneficiari per i postumi da infortunio

Inail allarga la platea dei beneficiari per i postumi da infortunio

Inail
Una circolare dell’Inail stabilisce che anche i postumi dopo un infortunio o una malattia professionale siano motivo per chiedere il rimborso delle spese per i farmaci di fascia C
Una circolare dell’Inail stabilisce che anche i postumi dopo un infortunio o una malattia professionale siano motivo per chiedere il rimborso delle spese per i farmaci di fascia C

La circolare n.30 del 4 giugno 2014

Una circolare Inail stabilisce che anche i postumi dopo un infortunio o una malattia professionale siano motivo per chiedere il rimborso delle spese per i farmaci di fascia C. Cresce la platea di lavoratori che, dopo un infortunio o una malattia professionale, hanno il diritto di ricevere il rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di farmaci di fascia il cui costo non è sostenuto dal Sistema Sanitario Nazionale. Con circolare n. 30 del 4 giugno 2014 l’Inail ha stabilito che il rimborso può essere richiesto da lavoratori che hanno subito un infortunio o contratto una malattia professionale, oltre che durante il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro, anche dopo la stabilizzazione dei postumi.

Quali sono i farmaci rimborsabili

Sono rimborsabili i farmaci di fascia C prescritti e acquistati a decorrere dal 13 novembre 2012, indicati nell’elenco allegato 1 alla circolare, necessari al miglioramento dello stato psico-fisico dei lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale. La malattia deve ovviamente essere intervenuta in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di natura lavorativa e anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

Le richieste di rimborso, accompagnate delle prescrizioni mediche e degli scontrini fiscali in fotocopia, dovranno essere presentate ad Inail utilizzando il modulo allegato 2 alla circolare.

Il termine prescrizionale del diritto al rimborso dei farmaci è decennale e decorre dal giorno in cui il diritto stesso può essere esercitato e cioè dalla data riportata sullo scontrino di acquisto del farmaco.

 

 

Exit mobile version