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Le cure all’estero sono un diritto

Corte di Giustizia
Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia Europea

Una sentenza della Corte di giustizia della Ue

La Corte di giustizia della UE nei prossimi mesi è chiamata a prendere una posizione sul rapporto tra libera prestazione dei servizi e diritto a cure mediche in uno Stato membro diverso da quello della residenza nei casi di carenza di mezzi nel Paese di origine.
Secondo il comunicato della Corte un lavoratore può essere autorizzato a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere cure e ricevere in quello Stato le prestazioni necessarie come se fosse iscritto al sistema previdenziale di quello Stato. Il rimborso dei relativi costi è a carico dello Stato di residenza. Lo Stato membro di residenza non può negare l’autorizzazione quando l’assistenza di cui ha bisogno il lavoratore rientra tra le prestazioni della propria normativa.

Il caso di una cittadina della Romania

Tutto ha avuto origine dall’istanza presentata alla Corte da una cittadina rumena sofferente di una grave patologia che ha richiesto il ricovero a Timisoara in attesa di un intervento chirurgico urgente. Durante il periodo di degenza la cittadina si è accorta che questo istituto non disponeva di materiali medici di prima necessità e ha chiesto l’autorizzazione ad essere sottoposta all’intervento in Germania.
La richiesta venne respinta ma la signora decise di essere operata in Germania lo stesso con un costo di circa 18.000 euro, di cui essa chiede rimborso alle autorità rumene.
Il Tribunale rumeno ha chiesto alla Corte di giustizia se la carenza generalizzata di materiali medici di prima necessità nello Stato di residenza costituisca una situazione in cui risulti impossibile prestare il trattamento. La Corte Ue ha considerato che i servizi sanitari, compresi quelli pubblici, costituiscono servizi di carattere economico assoggettati alla libera circolazione dei servizi e gli Stati membri, anche se possono sottoporre ad autorizzazione la prestazione di tali servizi in un altro Stato membro con spese a carico dello Stato di residenza, potranno rifiutare l’autorizzazione solo nell’ipotesi in cui possa conseguirsi tempestivamente nel loro territorio un trattamento identico.
Quindi, più ampia libertà di ricevere cure mediche senza frontiere nell’Unione europea come già definito dalla sentenza 13 maggio 2013

 

 

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