I diritti delle persone con disabilità in viaggio, cosa c’è da sapere

I diritti delle persone con disabilità in viaggio, cosa c’è da sapere. Un articolo  di Franco Lepore, presidente dell’Agenzia Iura.

Nel contesto di una società sempre più inclusiva, i diritti dei passeggeri con disabilità rappresentano un tema di cruciale importanza. Oggi viaggiare, sia per necessità che per piacere, dovrebbe essere un diritto accessibile a tutti, indipendentemente dalle proprie capacità, ma nella realtà non è sempre così semplice.

Negli ultimi anni, anche grazie a normative lungimiranti, sono aumentati i passeggeri con disabilità che decidono di affrontare un viaggio in totale autonomia. Questo è stato possibile grazie all’aumento dell’accessibilità di mezzi di trasporto, stazioni, aeroporti, porti e terminal, nonché all’organizzazione di un’assistenza dedicata. Pertanto ci pare opportuno illustrare cosa prevedono attualmente le norme in tema di assistenza alle persone con disabilità in Europa.

Preliminarmente ricordiamo che la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, all’art. 20, stabilisce che gli Stati devono adottare misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile.

In tema di trasporti è molto frequente trovare normative nazionali e internazionali frammentarie, talvolta con contraddizioni o di soluzioni applicative differenti per fattispecie simili. Pertanto negli scorsi anni l’Unione Europea ha emanato alcuni Regolamenti per armonizzare e coordinare la materia dei trasporti nei Paesi comunitari.

Elenco dei regolamenti più importanti:

Regolamento CE n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Regolamento UE n. 782/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

Regolamento UE n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;

Regolamento UE n. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano con autobus.

Tutti questi regolamenti prevedono una serie di tutele specifiche per i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta. Ma quali sono effettivamente le persone tutelate dai provvedimenti europei?

Sul punto i regolamenti comunitari contengono definizioni sostanzialmente simili. In particolare, per passeggero con disabilità o passeggero a mobilità ridotta (Prm) si intende, qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell‘uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o minorazione mentale, o di qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona.

I regolamenti disciplinano concretamente tutti gli aspetti del viaggio, a seconda della tipologia del trasporto, specificando nel dettaglio i doveri degli enti che gestiscono i servizi, nonché i diritti e doveri dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta. In particolare i provvedimenti comunitari prevedono in generale alcune azioni che sono sostanzialmente comuni per tutti i sistemi di trasporto: divieto di trattamento discriminatorio nei confronti dei Prm per motivi connessi alla disabilità; possibilità di rifiutare la prenotazione o l’imbarco di un Prm, ma solo per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza o se le caratteristiche dell‘infrastruttura o del veicolo rendono fisicamente impossibile il trasporto; obbligo per le aziende di trasporto di fornire ai Prm assistenza specifica gratuita sia presso le infrastrutture che a bordo dei veicoli; doveri a cui devono ottemperare i Prm per aver diritto all’assistenza; obbligo per le aziende di trasporto di garantire standard di qualità per il servizio di assistenza fornito ai Prm; obbligo per le aziende di trasporto di provvedere alla formazione e all’aggiornamento del proprio personale, con riferimento alle esigenze specifiche dei Prm; diritto all’informazione per i passeggeri, prima e durante il viaggio, se possibile in formato accessibile; possibilità di richiedere un risarcimento finanziario per perdita o danni subiti dalle attrezzature per la mobilità dei Prm durante il trasporto; procedure per i reclami.

Grazie alla normativa europea in tema di trasporti si sono compiuti importanti passi avanti per garantire che il trasporto sia realmente accessibile a tutti. Sul sito dell’agenzia Iura (www.agenziaiura.it) è pubblicato un articolo che approfondisce la materia per ogni singolo sistema di trasporto.

Fonte: Superabile.it

Photo: Superabile.it