Autismo: pubblicata la nuova legge

Pubblicata la Legge sull'autismo
Pubblicata la Legge sull’autismo

La legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Autismo, pubblicata la nuova legge che entrerà in vigore il prossimo 12 settembre 2015, dopo l’approvazione definitiva dello scorso 5 agosto dalla commissione Igiene e Sanità del Senato. Nel testo è previsto l’ inserimento nei livelli essenziali di assistenza dei trattamenti per l’autismo, l’aggiornamento delle linee guida per prevenzione, diagnosi e cura, oltre alla ricerca nel campo. Una “legge ad patologiam” è il neologismo coniato dalla deputata PD Ilena Argentin per definire il testo appena approvato dal Senato dal titolo “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie“. Sociale.it qualche settimana fa ha intervistato la deputata chiedendole le ragioni di questa perplessità. “Ringrazio la relatrice, Paola Binetti, che ha fatto un ottimo lavoro in commissione Affari sociali. Questa legge ha sicuramente superato un’altra barriera culturale perché l’autismo e’ una patologia che porta una grande solitudine, di cui e’ fondamentale parlare e la direzione del testo è di occuparsi di autismo dalla diagnosi precoce al dopo di noi. Tuttavia si tratta di una legge-manifesto, tratta di temi già molto presenti in altri dettati legislativi in primis la Legge 104 e soprattutto di bisogni, evidenze e mancanza di diritti che noi cittadini disabili da molti anni andiamo a rivendicare nelle piazze. Un altro tassello per una battaglia culturale, sempre necessaria, per i diritti dei disabili ma nulla di più. Infatti in una questa legge di indirizzo culturale purtroppo non è previsto un solo euro da destinare alle famiglie alle quali dico: non abbiate aspettative di veder cambiato il vostro quotidiano con un figlio affetto da autismo, questa legge non fornisce risposte in tal senso”.

Gli articoli del provvedimento

Entrando nel merito del provvedimento, l’articolo 1 individua le finalità del provvedimento, che prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo. L’articolo 2 prevede che l’Istituto Superiore di Sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali. L’articolo 3 dispone che vengano aggiornati i Livelli essenziali di assistenza con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. L’aggiornamento deve avvenire nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016. L’articolo 4 prevede che il Ministero della salute, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge provveda all’aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale e l’attuazione di esse costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. L’articolo 5 dispone che il Ministero della salute promuova lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative. L’articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate all’attuazione provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

28 agosto 2015