Detrazione IVA per auto disabili

Agevolazioni auto

Tra le agevolazioni previste in Italia per le persone con disabilità vi sono anche quelle che riguardano il settore auto, quali la detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto della vettura utilizzata, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con handicap, all’IVA agevolata al 4% sull’acquisto, all’esenzione dal pagamento del bollo auto, all’esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Ne parla pmi.it
Beneficiari
Possono accedere a queste agevolazioni:
non vedenti e sordi;
disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento (in possesso di certificazione di grave handicap ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/199 e certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl);
disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (in possesso di certificazione di grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.);
disabili con ridotte o impedite capacità motorie (persone che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Per questa categoria il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

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Solo familiari a carico
Le agevolazioni sono fruibili:
direttamente dal disabile che abbia un proprio reddito;
da un familiare che abbia il disabile a carico. Per essere considerato “a carico” del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro nel computo del quale non rientrano i redditi esenti come le pensioni sociali, le indennità, anche quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
IVA agevolata
Per l’acquisto di autovetture per disabili è applicabile l’IVA al 4% in caso di auto nuove o usate aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel. Tale agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto ed è applicabile anche:

alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile;
all’acquisto contestuale di optional;
alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento
L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche:

alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E/2015);
all’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.