Mobilità agevolata per assistere un familiare disabile

Assistenza a familiari disabili e lavoro
Assistenza a familiari disabili e lavoro

Precedenza ai trasferimenti per assistere famigliari disabili.

Mobilità agevolata per assistere un familiare disabile. Il trasferimento del lavoro previsto dall’articolo 33, comma 5 della legge 104/1992 per assistere un congiunto disabile, dopo le modifiche della legge 183/2010 che ha escluso il presupposto della continuità ed esclusività dell’assistenza, diventa prevalente rispetto ad altre ipotesi di mobilità, anche in caso di prima immissione in servizio; salvo che l’amministrazione non specifichi in maniera puntuale le prevalenti e opposte ragioni di interesse pubblico che ostano alla cosa. Su queste basi il Consiglio di Stato ha rigettato con la sentenza 5113/2015 il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno, e confermando la sentenza con la quale il Tribunale territoriale aveva accolto il ricorso di un agente di polizia per l’annullamento del diniego di trasferimento in altra sede, chiesto per assistere la sorella disabile al 100 per cento. Il rifiuto  dall’amministrazione è per queste ragioni: l’assenza della sede richiesta tra quelle disponibili per le assegnazioni di prima nomina, e il fatto che l’interesse pubblico a coprire i posti vacanti messi a concorso dopo il dispendio di risorse per bandirlo dovesse prevalere sulle esigenze personali del lavoratore, asserite come recessive. Ragioni, queste ultime, che però, a fronte dell’ordinanza istruttoria del Tar, erano rimaste generiche e contraddette dalla relazione depositata dal dicastero, in cui si attestava che tra le due sedi, ossia quella di effettiva destinazione e quella richiesta dal dipendente, non vi erano divergenze percentuali di vacanza di organico tali da giustificare il diniego per presunte necessità di assicurare la funzionalità dell’apparato.

Priorità dalla continuità dell’assistenza

Il Consiglio di Stato, nel confermare l’illegittimità del «no» opposto dal ministero dell’Interno, premette che dopo la riforma della legge 183/2010, dall’articolo 33 della legge 104/1992, sono stati espunti i requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza quali presupposti per la concessione del beneficio dell’avvicinamento del dipendente alla sede di residenza del congiunto con disabilità. Il datore di lavoro pubblico deve  valutare l’istanza solo in base alle sue esigenze organizzative e operative e all’effettiva necessità del beneficio, per impedirne un uso strumentale. Quando poi si tratta di una Pubblica amministrazione, l’inciso «ove possibile» contenuto nell’articolo 33 deve intendersi nel senso che il trasferimento deve essere concesso avuto riguardo alla qualifica rivestita dal dipendente e alla disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo. Ciò perché, se l’avvicinamento non costituisca un diritto assoluto del dipendente, se per la qualifica rivestita ci sono posti disponibili nella sede richiesta, «la necessità di assicurare l’apporto assistenziale alla persona con disabilità si configura prevalente e prioritaria, rispetto ai trasferimenti da effettuarsi secondo gli interpelli periodici a livello nazionale, volti a soddisfare, di massima, le esigenze di rientro nella sede di origine in base all’anzianità di servizio maturata».