Soci svantaggiati: quale definizione?

Soci svantaggiati

Soci svantaggiati
risponde Giannino Cascardo di Italia Oggi
Domanda:
Una cooperativa sociale di tipo b ha rilevato variazioni nel numero dei soci svantaggiati per cui ha dovuto ricorrere a reintegrare il loro numero secondo il parametro del 30% dei soci dettato dall’art. 4 della legge 381.
Non c’è pericolo che, per il periodo in cui la percentuale è scesa sotto della succitata, si rischi di non essere considerata cooperativa sociale rientrante nel tipo citato?
Risposta :
Una cooperativa sociale di tipo b ha rilevato variazioni nel numero dei soci svantaggiati per cui ha dovuto ricorrere a reintegrare il loro numero secondo il parametro del 30% dei soci dettato dall’art. 4 della legge 381.
Non c’è pericolo che, per il periodo in cui la percentuale è scesa sotto della succitata, si rischi di non essere considerata cooperativa sociale rientrante nel tipo citato?
Premesso che le persone svantaggiate nelle cooperative sociali di tipo «b» (come da definizione ormai consolidata nella prassi quotidiana) sono quelle elencate nel primo comma dell’art. 4 della L. n. 381/1991 e considerato che vi rientrano categorie disparate, dagli invalidi fisici, psichici e sensoriali fino ai condannati ammessi ad alcune misure alternative, è ragionevole pensare che la percentuale del 30% richiesta perché una cooperativa sia ritenuta sociale (di tipo «b») possa scendere, anche momentaneamente, al di sotto di tale valore. Vuoi per abbandono di alcuni soci-lavoratori (la legge indica il parametro con riferimento ai «lavoratori»), o anche per altri motivi.
Il ministero del lavoro (Direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del lavoro e della previdenza sociale) rispondendo all’interpello n.6/2008 del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, in assenza di una precisazione nella legge, ha ritenuto «decisamente ragionevole» che l’arco temporale per raggiungere e mantenere la percentuale minima del 30% non possa superare i 12 mesi.
Alle condizioni che intervengano «determinati eventi a carattere produttivo… [e] in assenza di una diversa previsione della legislazione regionale». A quest’ultimo riguardo si sottolinea che le regioni dovrebbero essere dotate della loro normativa sulle cooperative sociali (art. 9, L. n.381/1992) a cui, comunque, fare riferimento.